Uno dei principali punti di forza della governance di Marostica Giuseppe Rottami S.p.A. è il Sistema di Gestione Integrato, sviluppato e consolidato nel corso degli anni per governare in modo organico i processi aziendali e perseguire obiettivi concreti di qualità, tutela ambientale ed efficienza energetica.
La nostra azienda ha scelto da tempo di adottare standard riconosciuti a livello internazionale, integrandoli in un unico modello organizzativo. Una scelta che riflette una visione della sostenibilità fondata non soltanto sui principi, ma soprattutto su strumenti, responsabilità e obiettivi concreti e misurabili.
Il Sistema di Gestione Integrato non è la semplice somma di certificazioni, ma un modello unitario di gestione attraverso il quale l’azienda pianifica e controlla i propri processi, monitora le prestazioni e individua le opportunità di miglioramento.
Il sistema si basa su:
Questo approccio ci permette di integrare le esigenze operative con gli obiettivi di qualità, sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, trasformando il sistema di gestione in uno strumento concreto a supporto delle decisioni e della crescita aziendale.
L’adozione del Sistema di Gestione Integrato testimonia un impegno verso la SOSTENIBILITÀ e il miglioramento continuo maturato nel tempo, prima ancora che questi temi assumessero l’attuale centralità nei sistemi di rendicontazione e nelle strategie aziendali.
Per Marostica Giuseppe Rottami S.p.A., gestire in modo integrato significa misurare, verificare e migliorare costantemente il proprio modo di operare, con l’obiettivo di creare valore duraturo per l’azienda, per i propri interlocutori e per il territorio.
Nel settore del recupero e commercio dei rottami metallici, la trasparenza rappresenta un valore fondamentale per costruire e mantenere rapporti basati su fiducia, correttezza e professionalità.
La nostra azienda opera ogni giorno con l’obiettivo di garantire un servizio chiaro, tracciabile e pienamente conforme alle normative vigenti, accompagnando ogni attività con competenza, responsabilità e attenzione alla qualità.
Crediamo che la qualità del nostro lavoro non si misuri soltanto nei risultati ottenuti, ma anche nei principi e nei processi attraverso i quali li raggiungiamo. Per questo promuoviamo un dialogo aperto, diretto e costruttivo con clienti, fornitori e partner, offrendo consulenza e supporto nella valutazione dei materiali, nella gestione dei processi e nell’adozione delle soluzioni più appropriate.
Il nostro impegno è sostenuto dall’adozione di un Codice Etico, parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e si integra con il nostro sistema di gestione aziendale conforme alle norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 50001.
La nostra trasparenza si concretizza in:
Per noi, la trasparenza non è soltanto un principio dichiarato, ma un impegno concreto e quotidiano, che guida il nostro modo di operare e contribuisce a costruire relazioni solide e durature.
L’art. 54-bis del D.lgs. 165/2001, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, ha introdotto, nel nostro ordinamento, una disciplina per favorire l’emersione di illeciti, nota nei paesi anglosassoni con il termine di whistleblowing.
L’espressione whistleblower indica il dipendente di un ente o amministrazione che segnala agli organi legittimati a intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico e dell’amministrazione di appartenenza.
Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” che ha modificato l’art. 54-bis ed introdotto per il settore privato una nuova previsione nel D.lgs. 231/2001 riguardo la presentazione e gestione delle segnalazioni.
L’art. 2 della legge 179/2017 ha aggiunto all’art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, i commi 2 bis, ter e quater, in tema di segnalazioni relative alla violazione del Modello e divieto di adozione di misure discriminatorie nei confronti dei segnalanti.
Da ultimo, il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 ha recepito ed attuato per l’Italia la Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Tale norma costituisce il punto di riferimento per la tematica del c.d. whistleblowing.
I segnalanti possono essere: gli Organi Statutari, i dipendenti e i collaboratori, le persone che, pur non appartenendo all’organizzazione, operano su mandato o nell’interesse dello stesso.
Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti e non riguardanti lamentele di carattere personale. Il segnalante infatti non deve utilizzare l’istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni.
Si prega di prendere visione della procedura whistleblowing QUI.